News del 29/01/2026 - NUOVE MODALITA' DETRAZIONE FISCALE IRPEF
🟢 🔴 🟢 Articolo 16-bis del DPR n. 917/1986 🟢 🔴 🟢
Gazzetta Ufficiale del 20.01.2026 (modifica n. 5 del D.L. 199/2021)
📌 IN VIGORE DAL 04.02.2026 📌
👉 Probabile PROROGA al 03.08.2026: in attesa di chiarimento dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Queste le principali modifiche:
🔥E' consentita la detrazione fiscale solo in caso di SOSTITUZIONE di un vecchio apparecchio a legna, pellet, carbone, olio combustibile e gasolio.
Eccezione CALDAIE a GAS/GPL (PRIVATI ed AZIENDE) purché PARTICOLATO PRIMARIO (PP) inferiore o uguale a 1 mg/Nm3.
🔥Il nuovo apparecchio deve essere certificato 5 STELLE
SOSTITUZIONE
🔥Obbligo di acquisto COMBUSTIBILI con fattura (da tenere agli atti in caso di controlli):
- PELLET certificato EN Plus-ISO17225-2
- LEGNA certificato EN-ISO17225-5 salvo autoproduzione (aspetto ancora da chiarire)
🔥Per tutta la durata della detrazione fiscale (10 anni) obbligo di manutenzione/pulizia OGNI DUE ANNI su apparecchio e canna fumaria.
🔥Per tutti gli apparecchi IDRO, se collegati anche per la produzione di ACQUA CALDA SANITARIA, obbligo d'installazione di valvole termostatiche su ogni elemento radiante (radiatori!) ed accumulatore termico (puffer e similari).
STAMPA QUESTO PROMEMORIA - Info aggiornate ad oggi (data news).
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